4 giugno 2022
Il futuro è già qui? Al via il nuovo sistema di scambio di dati giudiziari: e-CODEX
Pubblicato in Gazzetta il Regolamento 2022/859 che istituisce il sistema di scambio di dati giudiziari tra gli Stati Membri dell’Unione Europea.
L’informatica avanza nello scambio di dati nello “spazio giudiziario europeo” e dovrebbe completarsi per fine 2022, grazie anche al supporto tecnico dell’Agenzia EU per i servizi digitali nel settore della Giustizia e Affari Interni.
L’obiettivo è senz’altro condivisibile e mira ad un più efficiente e sicuro scambio di informazioni, specie nella prospettiva dei numerosissimi regolamenti EU nei settori della giustizia.
30 marzo 2022
Le FAQ della Commissione Europea sulle restrizioni verso la Russia
Le FAQ della Commissione Europea costituiscono un utile strumento pratico per le aziende interessate ad approfondire con precisione quali operazioni siano vietate e quali consentire a seguito delle sanzioni dell’UE verso la Russia.
4 novembre 2021
Il Convegno annuale degli studiosi di diritto dell’Unione Europea – prima giornata
Si ritorna in presenza a Bologna per il Convegno AISDUE, presto disponibile anche on line, con una giornata densa di appuntamenti interessanti.
A mio avviso nella prima giornata del 4 novembre sono state particolarmente stimolanti le relazioni di Sara Poli, sul rafforzamento delle sovranità tecnologica europea, e di Cristina Schepisi, sulla regolazione dell’intelligenza artificiale, anche alla luce della necessità di tutela dei diritti fondamentali.
Il link delle riprese è reperibile sul sito dell’Associazione AISDUE.
3 novembre 2021
Il Tribunale UE respinge i ricorsi “urgenti” contro il Regolamento “green pass”
Un gruppo di ricorrenti italiani avevano proposto un ricorso avverso il Regolamento c.d “green pass” avanti al Tribunale UE nei confronti del Consiglio e del Parlamento Europeo.
La richiesta era corredata da una istanza di sospensiva, atteso il carattere (asseritamente) urgente della vicenda.
Con ordinanza dd. 29 ottobre 2021 e come precisato nel comunicato stampa, il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta, non sussistendo allo stato degli atti i requisiti richiesti.
In particolare non sussistono argomenti in merito ad una manifesta violazione dei principi dei Trattati e inoltre i “richiedenti hanno omesso di fornire indicazioni concrete e precise suffragate da documentazione scritta”.
23 luglio 2021
L’Unione Europea sarà parte della Convenzione dell’Aja sul riconoscimento delle decisioni?
In tal senso si è espressa la Commissione Europea con la Proposta del 16 luglio 2021 di una decisione del Consiglio per l’adesione alla Convenzione dell’Aja del 2019.
L’opportunità di tale adesione si basa sulla considerazione per cui il Regolamento Bruxelles I bis non si applica, nella parte relativa al riconoscimento e all’esecuzione, alle decisioni extra-UE, salve le ipotesi disciplinate dalla Convenzione dell’Aja del 2005 sulla scelta del foro e della Convenzione di Lugano.
La competenza a stipulare tale accordo internazionale deriva dall’art. 3 par. 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE), come chiarito dalla Corte di Giustizia nel parere 1/2003, al quale ha precisato che si tratta di competenze esclusive dell’UE.
8 luglio 2021
Violazione del diritto UE da parte della Cassazione: responsabilità dello Stato o del (suo) giudice?
È sempre intrigante esaminare pronunce che si confrontano con gli snodi cruciali del diritto. Quella in esame è l’ordinanza interlocutoria n. 19037/2021 della Terza Sezione Civile della Cassazione che si confronta con i problemi sul piano nazionale che derivano da un vistoso inadempimento dei giudici nazionali, che hanno omesso di effettuare un rinvio alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Le premesse consistono in una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione, ove questo prevede che i giudici di ultima istanza abbiano non una semplice opzione, ma un vero e proprio obbligo, di effettuare un rinvio alla Corte di Giustizia qualora il caso sottoposto al loro esame comporti l’applicazione di una norma del diritto UE la cui validità o interpretazione sia dubbia. Nel nostro, caso si trattava di una (errata) applicazione della quarta Convenzione di Lomé che, per quanto rilevante, aboliva la tassazione sull’importazione di banane, confermata dalla Corte di Giustizia con la sentenza Camar del 2010.
Il riflesso sul piano nazionale di un mancato rinvio alla Corte di Giustizia, e dunque di una errata applicazione del diritto comunitario (e internazionale, nel nostro caso), è relativo al tipo di responsabilità che ne consegue e più precisamente se:
(i) sia configurabile una responsabilità dello Stato, sulla scorta delle sentenze Francovich e Kobler con una azione “ordinaria” nel confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero
(ii) se ne derivi una responsabilità del magistrato, con la conseguente applicazione della normativa speciale italiana (l. 117/1988).
Opportunamente la Sezione III della Cassazione, considerati i contrasti in giurisprudenza e l’indubbia rilevanza della questione, ha rimesso ex art. 374 c.p.c. la questione al Primo Presidente, per l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite, alle quali, auspicabilmente, spetterà l’ultima parola.
15 giugno 2021
Esportazione di beni “dual use”: in Gazzetta il nuovo Regolamento
E’ stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 11 giugno 2021 l’attesa riforma della disciplina dei beni “dual use”, che entrerà in vigore il prossimo 9 settembre.
Come è noto agli operatori del settore, si tratta di una regolamentazione all’esportazione extra-UE di prodotti industriali che si caratterizzano per avere, almeno in astratto, un possibile duplice uso: civile e militare.
Il regolamento 2021/821, che sostituisce il regolamento 2009/428, ha come obiettivo di aggiornare la disciplina sull’esportazione di tali beni, anche attraverso una semplificazione delle procedure, estendendola ad esempio ad aree sensibili, quali l’esportazione di software e la prestazione di attività di assistenza tecnica.
L’art. 2 definisce quali prodotti a duplice uso sono “i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo, sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari“. L’allegato I del Regolamento contiene una elencazione dettagliata di tali prodotti.
Ricordiamo che un’esportazione effettuata in violazione delle norme del Regolamento comporta l’applicazione di severe sanzioni, definite autonomamente da ciascuno Stato dell’Unione.
27 aprile 2021
“Center of main interest” e sede legale: la parola alle Sezioni Unite della Cassazione
Con Ordinanza n. 10356 del 20.04.2021 la Cassazione a Sezioni Unite precisa i termini dell’applicazione del Regolamento UE sull’insolvenza (n. 845/2015; osservando incidenter tantum che il ricorrente e la Corte di Appello non avevano compreso che andava applicato tale regolamento e non il precedente Reg. n. 1346/2000…).
La Corte molto opportunamente sottolinea che “in base al citato Regolamento (UE) n. 848/2015 vale la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale, nel senso che per le società, e le persone giuridiche in genere, si presume che il COMI coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria; … la presunzione opera se la sede non sia stata trasferita in altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza; in tal modo il Regolamento (UE) n. 848/2015 ha dato soluzione all’annoso tema del trasferimento della sede legale nel periodo ritenuto sospetto, che determina una inversa presunzione di fraudolenza“.
Nel caso in esame la sede era stata trasferita in altro Stato Membro 13 mesi prima del fallimento, e dunque non trovava applicazione la presunzione sopra indicata.
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, “è principio altrettanto generale che, ove, prima della domanda di apertura della procedura fallimentare, la società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, la suddetta presunzione deve considerarsi vinta, e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo, così, la giurisdizione del giudice italiano a decidere su quella domanda, allorquando nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa“.
21 marzo 2021
Vendite on line dall’estero ma con il dominio “.it”: quale è il giudice competente?
Un’impresa situata in uno Stato UE, attraverso un dominio “.it” vende sul territorio italiano i suoi prodotti: è competente il Giudice italiano per un’azione di contraffazione e di concorrenza sleale? Il Tribunale di Milano ha dato risposta affermativa al quesito, nella sentenza 706/21 del 1.2.21.
Secondo i giudici meneghini, al fine di accertare l’operatività sul territorio italiano di tale “on line shop” occorreva identificare la presenza di alcuni requisiti, tra i quali l’uso del dominio “.it”, il contenuto del sito integralmente in lingua italiana, con la possibilità di ottenere la consegna sul territorio italiano.
Pertanto secondo il Tribunale esso è competente sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia (caso L’Oréal), ove si è stabilito che “ove ….si individuasse la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, si renderebbe eccessivamente onerosa – se non addirittura impossibile – per la vittima dell’illecito l’individuazione della competenza e consentirebbe agli autori degli stessi di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero (…) si creerebbe infatti un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso di segni distintivi contro la volontà del titolare del diritto, mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo“.
18 dicembre 2020
Nuovi Regolamenti UE su assunzione delle prove e notifiche all’estero
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 405 del 2 dicembre 2020 il Regolamento n. 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale e il Regolamento n. 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Con i due atti, tenendo conto della stratificazione di modifiche che si sono succedute nel corso degli anni, sono stati codificati i cambiamenti in un testo aggiornato, di più facile lettura.
I due testi saranno applicabili dal 1° luglio 2022.
Quanto alle notifiche, l’elemento interessante è che le comunicazioni avranno luogo attraverso un sistema informatico decentrato attraverso con la soluzione interoperabile e-CODEX.