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Semplificazione delle formalità per la presentazione di alcuni documenti pubblici dell’UE

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19 febbraio 2019
News

Dal 19 febbraio 2019 è in vigore in via definitiva il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione Europea e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012.

Basato sull’art. 21 del TFUE, il Regolamento in esame si colloca nel solco degli atti dell’UE tesi ad agevolare i cittadini dell’Unione alle prese con l’utilizzo di certificati in Stati diversi da quello che in cui sono stati emanati. Tali sono i casi, ad esempio, dei certificati di nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, il divorzio, la separazione personale e l’annullamento del matrimonio, unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata, scioglimento di un’unione registrata, separazione personale, o annullamento di un’unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/ residenza, cittadinanza e assenza di precedenti penali (art. 2.1).

Il rapporto con la Convenzione dell’Aja del 1961

Com’è noto, tutti gli Stati membri sono parti anche della Convezione dell’Aja del 1961, la quale ha introdotto la c.d. “Apostille” per consentire una circolazione semplificata dei documenti pubblici negli altri Stati contraenti.

Tale Convenzione non viene abrogata – né potrebbe esserlo tramite un Regolamento UE – ma viene di fatto sostituita dalle nuove norme regolamentari; tuttavia, il Regolamento non preclude l’applicazione di norme diverse tendenti comunque alla legalizzazione “internazionale”, come viene precisato anche al considerando 5, che così precisa:

Gli standard multilingue previsti dal Regolamento e la loro “circolazione”

Il Regolamento risolve il problema della legalizzazione dei documenti introducendo un sistema uniforma di moduli standard multilingue, risolvendo in tal modo anche il tema della traduzione del certificato nazionale (artt. 7 e ss.). Tali moduli vengono emessi dai competenti uffici assieme al certificato nazionale, su richiesta del soggetto interessato, e non hanno un valore legale autonomo (art. 8). Gli allegati al Regolamento costituiscono i moduli multilingue, da compilarsi a cura dell’autorità incaricata del rilascio del certificato nella lingua ufficiale del proprio Stato, o, in alternativa, nella lingua dello Stato in cui dovrà essere utilizzato il certificato.

Sarà interessante verificare nella pratica l’uso del portale europeo della giustizia elettronica, ove sarà possibile procedere alla compilazione on-line (art. 12).

Qualora sussistano dubbi sul documento, il Regolamento provvede alla introduzione di un sistema di verifica, che utilizza il sistema di informazione sul mercato interno (“IMI”), al quale si potrà fare riferimento nelle ipotesi di ragionevole dubbio circa l’autenticità dei un documento e segnatamente sulla autenticità della firma, la capacità con cui ha agito il firmatario del documento, l’identità del bollo o del timbro, la falsificazione o la manomissione del documento.

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